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Prevenzione di condotte violente o moleste: convertito in legge il D.L. 159/2025

Nel panorama in continua evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.L. 159/2025 – “Misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” introduce, a partire dal 31 dicembre 2025, varie novità di grande rilievo.

Molti giuristi hanno già analizzato su autorevoli riviste di settore i cambiamenti più evidenti.

Eppure, tra le modifiche apportate al D.Lgs 81/08 dal provvedimento, c’è una novità che merita un’attenzione particolare a cui è stato dato finora troppo poco rilievo: l’inserimento all’articolo 15 del comma Z-bis che introduce tra le misure generali di tutela “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori”.

Occorre sottolineare che nell’elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) si deve necessariamente tenere conto delle strategie di prevenzione indicate all’art. 15 del D.Lgs 81/2008, in quanto tale documento non può essere considerato correttamente redatto senza applicare i principi riportati in questo articolo.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro non è una semplice raccolta di obblighi isolati, ma un sistema organico costruito attorno a un concetto fondamentale: la prevenzione deve essere pianificata, consapevole e orientata alla massima tutela possibile della salute e sicurezza dei lavoratori. L’art. 15 rappresenta pertanto la base giuridica dell’intera prevenzione aziendale definendo le strategie con cui il datore di lavoro debba agire.

Pertanto la modifica di tale articolo con l’introduzione di due ulteriori misure preventive rappresenta una novità significativa con un grosso impatto culturale.

Per anni è stata associata la sicurezza sul lavoro principalmente ai rischi legati ad eventi fisici: macchinari, sostanze pericolose, ambienti confinati, etc.

Con questo decreto il legislatore compie un passo ulteriore in linea con tutti gli interventi emanati dopo la Pandemia Covid-19: la tutela deve estendersi anche alla dimensione relazionale e comportamentale.

Con questa modifica normativa, il Datore di Lavoro è chiamato a considerare in modo strutturato due specifici fattori di rischio: Condotte violente e Molestie contro i propri lavoratori.

Non si tratta di aspetti marginali o residuali. Si tratta di rischi concreti che possono compromettere la sicurezza e la salute psicofisica dei lavoratori, il clima aziendale e, non ultimo, la reputazione dell’organizzazione.

Un elemento discriminante fondamentale è rappresentato dal contatto con l’utenza.

I dati statistici pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) evidenziano come, in numerosi contesti lavorativi, siano proprio gli utenti dei servizi a porre in essere comportamenti aggressivi o molesti nei confronti del personale delle aziende.

Quali sono le attività più esposte a questi rischi ? Strutture sanitarie; Sportelli pubblici; Servizi sociali; Trasporti; Scuole, Attività commerciali, etc…

In tutti questi ambiti il lavoratore è esposto a un’interazione diretta e talvolta conflittuale con il pubblico. Ignorare questo aspetto significa sottovalutare un rischio reale.

Un ulteriore elemento da considerare è la composizione della popolazione aziendale, sotto il profilo di genere; anagrafico, organizzativo. In determinate condizioni, tali fattori possono incidere sull’esposizione al rischio, in particolare per quanto riguarda le molestie – incluse quelle a connotazione sessuale.

È importante sottolineare che condotte violente e molestie sono due fattori di rischio distinti, con caratteristiche e modalità di valutazione differenti.

Inoltre entrambi i rischi hanno notevoli correlazioni con lo stress lavoro-correlato, ma non possono essere trattati come una semplice sottocategoria o un’appendice di quest’ultimo.

Richiedono pertanto un’analisi dedicata, metodologicamente coerente e documentata.

L’inserimento del comma Z-bis nell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 non deve essere percepito come un ulteriore adempimento burocratico. È, piuttosto, un’opportunità per rafforzare la cultura del rispetto, prevenire conflitti e contenziosi, migliorare il benessere organizzativo, tutelare concretamente la dignità dei lavoratori.

Un’azienda che programma misure preventive contro violenze e molestie non si limita a “mettersi in regola”: costruisce un ambiente di lavoro più sicuro, inclusivo e sostenibile.

Alla luce di questa novità introdotta dal D.L. 159/2025, è fondamentale che i Datori di Lavoro:

  • Prendano in considerazione questi due fattori di rischio e li analizzino;

  • Integrino la Valutazione dei Rischi considerando esplicitamente questi due fattori;

  • Analizzino il grado di esposizione del personale al contatto con il pubblico;

  • Valutino l’assetto organizzativo e la composizione della forza lavoro;

  • Programmino misure preventive sia di carattere organizzativo sia procedurale adeguate e proporzionate al fine di attenuare quanto più possibile il proprio personale ad entrambi questi rischi.

Prendersi cura delle persone significa andare oltre l’obbligo normativo, assumersi la responsabilità di creare ambienti in cui ciascuno possa lavorare con serenità, rispetto e dignità. Ed è proprio questa la direzione verso cui il legislatore ci sta accompagnando.

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