Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni N. 59/CSR del 17 aprile 2025, che definisce in dettaglio i corsi di formazione per l’uso del carroponte e di altre attrezzature simili. Questo nuovo accordo introduce novità importanti, sia sul programma didattico sia sulla durata del corso.
L’accordo prevede espressamente che i corsi già svolti prima del 24 maggio 2025 siano riconosciuti, a patto che i contenuti siano conformi al nuovo standard. In pratica, questo significa che la formazione già acquisita resta valida, ma solo se il percorso formativo corrisponde ai requisiti oggi richiesti.
Questo punto può apparire una contraddizione dal momento che la preveggenza non esiste e pone delle criticità applicative oggettive. Non possiamo però che prendere atto di quanto disposto dalla Conferenza Stato Regioni.
Tuttavia per la maggior parte degli addetti formati prima del 24 maggio, i corsi erano più brevi rispetto alle 10 ore oggi previste e avevano un programma meno dettagliato.
Inoltre molti percorsi didattici svolti fino al 24 Maggio 2025 rispettano per gran parte i contenuti del nuovo accordo, eccetto qualche unità didattica.
In entrambi i casi però non è detto che possano essere ritenuti validi, occorre valutare caso per caso.
Il vero nodo interpretativo riguarda la definizione di “contenuti conformi”.
Ad oggi non esistono chiarimenti ufficiali da parte della Conferenza Stato-Regioni, e quindi l’interpretazione può essere duplice:
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Lettura letterale: i corsi precedenti non sarebbero conformi, essendo più brevi con meno ore e privi di quella unità didattica specifica.
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Interpretazione pragmatica: gran parte dei contenuti è sostanzialmente sovrapponibile, quindi la formazione pregressa mantiene buona parte del suo valore.
Al momento non esiste una risposta ufficiale in merito, ma occorre tener conto del principio di effettività. Si ribadisce quindi la necessità di analizzare nel dettaglio i singoli scenari.
In questa sede però è opportuno sottolineare due aspetti:
L’Accordo Stato Regioni, nel definire la conformità, non parla espressamente di durata, ma di fatto si fa riferimento ai contenuti.
A rigor di logica, ed in linea di principio, la conformità dei contenuti deve essere al 100%, ma resta inteso che se è al 90% è sempre possibile integrare la parte che manca purché il soggetto formatore che certifica il corso e rilascia l’attestato sia lo stesso che ha svolto il percorso pregresso.
Un altro punto importante e non chiarito dall’accordo riguarda chi debba stabilire se i contenuti sono conformi. In mancanza di indicazioni ufficiali, è lecito considerare che spetti al Soggetto Formatore che erogherà l’aggiornamento valutare i percorsi pregressi fatti e la necessità di integrare o rifare il percorso formativo.
In sintesi, chi ha frequentato il corso prima del 24 maggio 2025 possiede una formazione regolare secondo la normativa dell’epoca, ma per adeguarsi pienamente al nuovo standard, pertanto è possibile che debba frequentare un nuovo corso se quello precedente non aveva i medesimi contenuti e durata previsti dall’attuale Accordo.