Home » Sicurezza lavoro » Formazione dei lavoratori sulla sicurezza ed il termine dei 60 giorni: cosa dice davvero la normativa?
Formazione dei lavoratori sulla sicurezza ed il termine dei 60 giorni: cosa dice davvero la normativa?

Il tema del termine dei 60 giorni entro cui svolgere la formazione sulla sicurezza dei neo-assunti o di chi cambia mansione è oggi particolarmente controverso e oggetto di acceso dibattito tra i giuristi esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Uno dei fattori che ha contribuito a rendere il tema oggetto di discussione è la disciplina transitoria prevista dal punto 2, parte VII dell’Accordo Stato-Regioni N. 59/CSR del 17/04/2025 che permette fino al 24 Maggio 2026 di erogare i corsi ai sensi dell’Accordo Stato Regioni N. 221 del 21/12/2011 che prevede i 60 giorni di tempo entro cui completare la formazione.

Si sono delineate due interpretazioni contrapposte:

La prima sostiene che, qualora si faccia ricorso alle disposizioni transitorie, anche il limite dei 60 giorni possa continuare ad applicarsi. Ciò in quanto il dettato normativo risulta formulato in termini talmente generici da poter essere interpretato estensivamente, includendo anche tale specifico aspetto. Il fatto che un soggetto formatore scelga di applicare le disposizioni transitorie e quindi di svolgere i corsi conformemente alla precedente normativa, non implica automaticamente che tale limite continui a trovare applicazione.

La seconda, al contrario, ritiene che il termine dei 60 giorni non sia più applicabile, nemmeno in presenza delle disposizioni transitorie.

In questo contributo vogliamo richiamare l’attenzione su un orientamento giurisprudenziale che mette in discussione la validità di tale termine, soprattutto alla luce dell’evoluzione normativa e del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Secondo questo orientamento, nonostante la presenza di disposizioni transitorie, il termine dei 60 giorni previsto dal vecchio Accordo Stato-Regioni deve considerarsi superato. La ragione è semplice: la formazione in materia di sicurezza continua a essere disciplinata primariamente dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare, il comma 4 dell’art. 37 stabilisce che la formazione (e, ove previsto, l’addestramento specifico) debba avvenire:

  • in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione;

  • in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni;

  • in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.

La norma, quindi, collega chiaramente la formazione a specifici momenti “chiave” della vita lavorativa, senza prevedere margini temporali successivi entro cui adempiere.

Il rinvio all’Accordo Stato-Regioni resta, ma va correttamente inquadrato. L’art. 37, comma 2, infatti, demanda all’Accordo esclusivamente la definizione di:

  • durata della formazione,

  • contenuti minimi,

  • modalità di svolgimento.

Non vi è invece alcun riferimento alle tempistiche entro cui la formazione deve essere effettuata. Questo aspetto resta saldamente vincolato a quanto previsto dal comma 4.

È significativo notare che nel nuovo Accordo Stato-Regioni non sia stato riproposto il riferimento ai 60 giorni: un’assenza che viene interpretata come una chiara volontà del legislatore e delle istituzioni di non introdurre deroghe rispetto all’obbligo di formazione immediata sancito dalla legge.

Alla luce di quanto sopra, la formazione dei lavoratori neoassunti — ma lo stesso vale anche per dirigenti e preposti — dovrebbe avvenire:

  • prima dell’assunzione, oppure

  • contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, qualora non sia possibile anticiparla.

Lo svolgimento della formazione in un momento successivo espone il datore di lavoro al rischio di sanzioni in caso di controllo ispettivo, per violazione dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08.

Le conseguenze per l’inadempimento non sono marginali. L’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti:

  • arresto da due a quattro mesi, oppure

  • ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Il dibattito sul termine dei 60 giorni resta aperto, ma l’orientamento qui richiamato evidenzia come la formazione sulla sicurezza non possa essere considerata un adempimento “differibile”. Al contrario, essa rappresenta un obbligo immediato e sostanziale, strettamente connesso alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sin dal primo giorno di attività.

Per datori di lavoro e professionisti della sicurezza, questo significa adottare un approccio prudente e rigoroso, privilegiando sempre la formazione preventiva o contestuale all’assunzione.

I nostri corsi

Italia Consulenze & Formazione s.r.l. eroga, in più edizioni durante l’anno, corsi in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Le nostre consulenze

Lo Studio Tecnico supporta le aziende nell’applicazione concreta della normativa (D.Lgs. 81/08 s.m.i., etc…) affiancando il datore di lavoro con competenza e visione pratica.

Vuoi rimanere aggiornato sulla nostra Offerta Formativa?

Iscriviti alla nostra Newsletter