Quando si parla di sicurezza antincendio in azienda, l’attenzione si concentra spesso sulla formazione tecnica, sugli aggiornamenti normativi e sul superamento dell’esame presso i Vigili del Fuoco (laddove previsto).
Tuttavia, c’è un aspetto fondamentale che viene talvolta sottovalutato: l’idoneità psico-fisica degli Addetti al Servizio Antincendio, da accertare attraverso il giudizio del Medico Competente.
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è chiara. L’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva, finalizzata a verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica.
Parallelamente, l’articolo 25 attribuisce al Medico Competente un ruolo attivo sia nella valutazione dei rischi, sia nella definizione dei protocolli sanitari, calibrati sui rischi effettivi a cui il lavoratore è esposto.
Quando un lavoratore viene nominato Addetto alla gestione dell’emergenza incendi, questa funzione entra a pieno titolo tra le sue mansioni lavorative. Non si tratta quindi di un’attività accessoria o teorica, ma di un incarico operativo che comporta rischi reali, soprattutto durante l’utilizzo concreto dei presidi antincendio o in una situazione di reale emergenza o simulata.
In particolare, i corsi per Addetti Antincendio di livelli 2 / 3 e gli esami (laddove previsti) prevedono attività che includono:
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sollevamento e utilizzo di estintori,
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manovra di idranti e naspi,
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trasporto di attrezzature,
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operazioni in condizioni statiche e dinamiche.
Si tratta di compiti che richiedono una buona capacità fisica, coordinazione e resistenza allo sforzo. Non sono rari, infatti, gli infortuni che si verificano durante queste prove, spesso riconducibili — in tutto o in parte — a limitazioni fisiche pregresse o a condizioni di salute non compatibili con le attività richieste.
In un mondo ideale, una persona con limitazioni fisiche evidenti o con fragilità psicologiche si asterrebbe spontaneamente dal sostenere prove di questo tipo. Nella realtà, però, ciò non sempre accade.
Nel corso del tempo si sono verificati casi concreti di candidati che si sono presentati agli esami con disabilità manifeste (come l’assenza di un arto o importanti asimmetrie degli arti inferiori), senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione medica preventiva. Inoltre, non tutti hanno piena consapevolezza delle implicazioni che il proprio stato di salute può avere in situazioni di emergenza, anche per limiti cognitivi o culturali. Per questo motivo, fare affidamento esclusivamente sull’autodichiarazione del lavoratore non è sufficiente.
L’idoneità richiesta non è solo fisica, ma anche psico-emotiva. Un Addetto Antincendio deve essere in grado di gestire situazioni di forte stress, prendere decisioni rapide e operare in contesti di emergenza. Condizioni come attacchi di panico, fragilità emotive o eccessiva sensibilità possono rappresentare un serio impedimento allo svolgimento efficace e sicuro di questa funzione, sia per l’operatore stesso sia per gli altri.
Alla luce di tutto ciò, appare evidente che il Datore di Lavoro non può — e non deve — assumersi autonomamente la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti fisici necessari. Non avendo competenze sanitarie specifiche, può farlo solo avvalendosi del giudizio del Medico Competente.
Non è un caso che:
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molti Medici Competenti riportino nei giudizi di idoneità formule come “nulla osta allo svolgimento della funzione di addetto antincendio e primo soccorso”;
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alcuni Comandi dei Vigili del Fuoco e diverse compagnie assicurative richiedano espressamente questa verifica;
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la documentazione per l’iscrizione agli esami VF preveda che il Datore di Lavoro garantisca che “gli esaminandi sono tutti in possesso dei requisiti fisici necessari per l’espletamento delle prove”.
Questa garanzia, nei fatti, può poggiare solo su una valutazione sanitaria formale.
Il Medico Competente potrà però valutare l’idoneità del lavoratore solo se, nella Valutazione dei Rischi, vengono presi in considerazione anche i rischi specifici legati al ruolo di Addetto alle Emergenze, che si aggiungono a quelli della mansione ordinaria e possono richiedere accertamenti sanitari mirati.
Anche qualora il Medico Competente scelga di non inserire esplicitamente una formula standard nel giudizio di idoneità, resta comunque un obbligo normativo e deontologico quello di accertare e dichiarare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
L’asseverazione dell’idoneità psico-fisica non è quindi un eccesso di burocrazia, ma uno strumento di tutela fondamentale: per il lavoratore, per il Datore di Lavoro, per i formatori e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, comprese le responsabilità assicurative.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Lo stabilisce chiaramente l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro, anche oltre gli obblighi espressamente previsti dalla normativa specifica.
In questo contesto, garantire che un Addetto Antincendio sia realmente idoneo alla funzione affidata non è una scelta facoltativa, ma un dovere. Non a caso, i Comandi dei Vigili del Fuoco e le compagnie assicurative richiedono che gli esaminandi siano in possesso dei requisiti fisici necessari per sostenere le prove.
Garantire che un Addetto al Servizio Antincendio sia realmente idoneo alla funzione che svolge significa fare prevenzione vera, ridurre i rischi e rispettare lo spirito — oltre che la lettera — della normativa sulla sicurezza sul lavoro. L’asseverazione del Medico Competente non è un dettaglio, ma un passaggio essenziale per una gestione dell’emergenza efficace, sicura e responsabile.